Nuove regole CLP per e-commerce: etichettatura e pubblicità

MSDS-EuropeBussola per la sicurezza chimica Nuove regole CLP per gli e-commerce: etichettatura e pubblicità

 

Le più recenti modifiche al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) introducono cambiamenti significativi per l’e-commerce e il marketing digitale.

L’obiettivo dell’Unione europea è garantire che i consumatori godano anche nello spazio digitale dello stesso livello di protezione previsto per gli acquisti in presenza.

 

Scadenze rinviate: il 1° gennaio 2028 è la data chiave

Sebbene le bozze precedenti prevedessero l’entrata in vigore nel 2026, il regolamento (UE) 2025/2439, adottato al termine del processo legislativo, ha modificato in modo sostanziale il calendario.

L’applicazione degli obblighi principali — incluse le regole relative alla pubblicità online e alle offerte di vendita a distanza — è stata posticipata al 1° gennaio 2028. Questo rinvio offre agli operatori la possibilità di preparare in modo accurato i sistemi informatici e i processi di gestione dei dati.

 

Distinzione concettuale: «Pubblicità» o «Offerta»?

La conformità normativa si basa sulla corretta identificazione del tipo di comunicazione, che non dipende dalla piattaforma in sé, bensì dalla possibilità di effettuare (o avviare) una transazione.

Pubblicità (Advertisement – CLP articolo 48)

È considerata pubblicità qualsiasi comunicazione il cui scopo principale è attirare l’attenzione e promuovere il prodotto, senza che il consumatore possa concludere immediatamente un contratto.

Esempi tipici sono le inserzioni su Facebook, i banner Google Display o le inserzioni video su YouTube.

Offerta di vendita a distanza (Distance Sales Offer – CLP articolo 48 bis)

Qualsiasi interfaccia in cui l’utente dispone degli elementi necessari per prendere la decisione di acquisto e per avviare la conclusione del contratto.

Nella pratica, la «linea di demarcazione» è la presenza di un pulsante di transazione (ad es. Aggiungi al carrello, Ordina ora).

Rientrano in questa categoria le pagine prodotto, le pagine categoria con funzione di acquisto rapido e le inserzioni sui marketplace.

 

Elementi obbligatori nelle pubblicità

Nelle pubblicità visive di sostanze o miscele classificate come pericolose devono essere riportati i seguenti elementi, qualora siano presenti anche sull’etichetta del prodotto:

Particolarmente importante: per la vendita al pubblico, nelle pubblicità deve comparire obbligatoriamente il seguente avvertimento:

«Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.»

Nel caso di pubblicità non visive (ad es. spot radiofonici) è possibile omettere i pittogrammi e l’avvertenza; tuttavia, le indicazioni di pericolo e l’avvertimento obbligatorio sopra riportato devono essere comunque comunicati.

 

Requisiti per le pagine prodotto degli e-commerce

Un’offerta di vendita a distanza deve contenere gli elementi dell’etichetta in modo chiaro e ben visibile. Non è sufficiente un riferimento a una scheda di dati di sicurezza scaricabile o una foto piccola e illeggibile dell’etichetta del prodotto.

Dati obbligatori (campi da integrare nel sistema PIM)

Nel database del webshop è necessario archiviare e visualizzare in modo strutturato i seguenti dati:

Suggerimento di posizionamento: si raccomanda di collocare il riquadro con le informazioni di pericolo in prossimità del pulsante «Aggiungi al carrello», in una posizione ben visibile anche da mobile. I pittogrammi e l’avvertenza dovrebbero essere visibili per impostazione predefinita.

 

«Lista nera» del marketing: evitare affermazioni ingannevoli

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, e dell’articolo 48, paragrafo 3, del CLP, nelle pubblicità e nelle descrizioni è vietato utilizzare affermazioni che contraddicano o minimizzino la pericolosità del prodotto.

Espressioni vietate per i prodotti pericolosi:

  • «non tossico», «innocuo», «non pericoloso»
  • «ecologico», «eco», «verde», «non inquinante»
  • «senza sostanze chimiche», «sicuro», «adatto ai bambini»

In alternativa, sono ammesse affermazioni specifiche e verificabili, ad esempio: «senza fosfati», «senza solventi» o «tensioattivi facilmente biodegradabili (in base a test OECD)».

 

Come devono prepararsi gli operatori?

La base della conformità è una documentazione aggiornata. I dati visualizzati nel webshop possono basarsi esclusivamente sulla sezione 2 della Scheda di dati di sicurezza (SDS).

Passi consigliati per la transizione al 2028:

Audit: revisione del portafoglio prodotti dal punto di vista della classificazione CLP.

Gestione dei dati: definizione di campi dati strutturati nel motore del webshop e nel sistema PIM.

Documentazione: aggiornamento delle SDS mancanti o obsolete.

Progettazione UX: integrazione di componenti di visualizzazione adeguati (hazard panels) nelle interfacce.

 

Se avete bisogno di supporto professionale per garantire la conformità normativa, siamo a disposizione con i seguenti servizi:

 

Domande frequenti (FAQ)

Perché è cambiata la scadenza 2026 comunicata in precedenza?

Il regolamento (UE) 2024/2865 originale indicava l’applicazione di diverse disposizioni a partire dal 1° luglio 2026. Tuttavia, sulla base dei riscontri dell’industria chimica e del settore commerciale, il legislatore ha riconosciuto che tale data non era sostenibile a causa dell’adeguamento dei sistemi IT e della riprogettazione fisica delle etichette. Pertanto, il regolamento correttivo tecnico (UE) 2025/2439 ha posticipato al 1° gennaio 2028 l’applicazione degli obblighi principali (pubblicità e vendita a distanza).

È obbligatorio “copiare” integralmente l’etichetta fisica sulla pagina prodotto del webshop?

Il regolamento richiede che gli elementi dell’etichetta siano presentati nell’offerta in modo «ben visibile».

In pratica, ciò non significa necessariamente una copia grafica 1:1 dell’etichetta fisica, bensì una presentazione strutturata e ben leggibile degli elementi essenziali di comunicazione del pericolo e identificazione (pittogrammi, avvertenza, frasi H, P ed EUH, dati del fornitore).

L’obiettivo è che l’acquirente disponga di tutte le informazioni essenziali nel momento della decisione.

È sufficiente rendere scaricabile la Scheda di dati di sicurezza (SDS) sulla pagina prodotto?

No. L’orientamento della normativa è chiaro: l’offerta di vendita a distanza deve contenere gli elementi dell’etichetta direttamente sull’interfaccia, in modo ben visibile.

Sebbene rendere disponibile la SDS per il download resti una buona pratica attesa, da sola non sostituisce la visualizzazione diretta degli elementi obbligatori nel webshop.

Queste regole si applicano anche alle vendite B2B (tra imprese)?

Sì. L’obbligo relativo alla vendita a distanza non è limitato esclusivamente al settore B2C. Se la vendita avviene tramite uno strumento che consente la comunicazione tra parti a distanza, l’offerta deve includere gli elementi previsti.

Tuttavia, per la pubblicità esiste una previsione specifica: per le pubblicità «destinate al grande pubblico» è obbligatoria la frase di avvertimento aggiuntiva.

Come deve essere formulata esattamente la frase obbligatoria nelle pubblicità rivolte al pubblico?

Nella comunicazione in lingua italiana si può utilizzare la seguente frase: «Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.».

La frase va inserita nella creatività dell’annuncio o all’inizio del testo di accompagnamento, in modo chiaramente leggibile.

Perché non si possono usare espressioni come «ecologico» o «non tossico»?

Il regolamento CLP vieta qualsiasi affermazione che contraddica la pericolosità del prodotto o che suggerisca che il prodotto non sia pericoloso.

Poiché termini come «non tossico» o «innocuo» riducono la cautela dell’utilizzatore e creano una percezione ingannevole di sicurezza, il loro impiego per prodotti classificati pericolosi è contrario alla normativa. Lo stesso vale per messaggi generici «green» quando risultano in contrasto con la classificazione chimica del prodotto.

Cosa fare se, per i limiti di spazio di una piattaforma pubblicitaria (ad es. Google Ads), non c’è posto per i pittogrammi?

In tali casi si consigliano due soluzioni: o non pubblicare la creatività visiva in questione (compliance by design), oppure passare a un formato non visivo (ad es. annuncio di solo testo). In quest’ultimo caso, il regolamento consente di omettere pittogrammi e avvertenza, ma richiede comunque la comunicazione delle frasi H relative al pericolo e dell’avvertimento obbligatorio.

Riepilogo

Entro la scadenza del 2028, gli e-commerce devono intraprendere un processo completo di raccolta dati e sviluppo.

Tra i passaggi più importanti rientrano l’audit del portafoglio prodotti dal punto di vista del CLP, l’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza (SDS) e la preparazione dei sistemi informatici (PIM/motore del webshop) alla memorizzazione e visualizzazione di dati strutturati sulla pericolosità.

Nelle attività di marketing è inoltre essenziale eliminare le espressioni vietate e fuorvianti e integrare gli elementi obbligatori di comunicazione del pericolo nelle creatività visive.

 

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