MSDS-Europe – Bussola per la sicurezza chimica – Nuove regole CLP per gli e-commerce: etichettatura e pubblicità
Le più recenti modifiche al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) introducono cambiamenti significativi per l’e-commerce e il marketing digitale.
L’obiettivo dell’Unione europea è garantire che i consumatori godano anche nello spazio digitale dello stesso livello di protezione previsto per gli acquisti in presenza.
Sebbene le bozze precedenti prevedessero l’entrata in vigore nel 2026, il regolamento (UE) 2025/2439, adottato al termine del processo legislativo, ha modificato in modo sostanziale il calendario.
L’applicazione degli obblighi principali — incluse le regole relative alla pubblicità online e alle offerte di vendita a distanza — è stata posticipata al 1° gennaio 2028. Questo rinvio offre agli operatori la possibilità di preparare in modo accurato i sistemi informatici e i processi di gestione dei dati.
La conformità normativa si basa sulla corretta identificazione del tipo di comunicazione, che non dipende dalla piattaforma in sé, bensì dalla possibilità di effettuare (o avviare) una transazione.
È considerata pubblicità qualsiasi comunicazione il cui scopo principale è attirare l’attenzione e promuovere il prodotto, senza che il consumatore possa concludere immediatamente un contratto.
Esempi tipici sono le inserzioni su Facebook, i banner Google Display o le inserzioni video su YouTube.
Qualsiasi interfaccia in cui l’utente dispone degli elementi necessari per prendere la decisione di acquisto e per avviare la conclusione del contratto.
Nella pratica, la «linea di demarcazione» è la presenza di un pulsante di transazione (ad es. Aggiungi al carrello, Ordina ora).
Rientrano in questa categoria le pagine prodotto, le pagine categoria con funzione di acquisto rapido e le inserzioni sui marketplace.
Nelle pubblicità visive di sostanze o miscele classificate come pericolose devono essere riportati i seguenti elementi, qualora siano presenti anche sull’etichetta del prodotto:
Particolarmente importante: per la vendita al pubblico, nelle pubblicità deve comparire obbligatoriamente il seguente avvertimento:
«Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.»
Nel caso di pubblicità non visive (ad es. spot radiofonici) è possibile omettere i pittogrammi e l’avvertenza; tuttavia, le indicazioni di pericolo e l’avvertimento obbligatorio sopra riportato devono essere comunque comunicati.
Un’offerta di vendita a distanza deve contenere gli elementi dell’etichetta in modo chiaro e ben visibile. Non è sufficiente un riferimento a una scheda di dati di sicurezza scaricabile o una foto piccola e illeggibile dell’etichetta del prodotto.
Nel database del webshop è necessario archiviare e visualizzare in modo strutturato i seguenti dati:
Suggerimento di posizionamento: si raccomanda di collocare il riquadro con le informazioni di pericolo in prossimità del pulsante «Aggiungi al carrello», in una posizione ben visibile anche da mobile. I pittogrammi e l’avvertenza dovrebbero essere visibili per impostazione predefinita.
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, e dell’articolo 48, paragrafo 3, del CLP, nelle pubblicità e nelle descrizioni è vietato utilizzare affermazioni che contraddicano o minimizzino la pericolosità del prodotto.
Espressioni vietate per i prodotti pericolosi:
In alternativa, sono ammesse affermazioni specifiche e verificabili, ad esempio: «senza fosfati», «senza solventi» o «tensioattivi facilmente biodegradabili (in base a test OECD)».
La base della conformità è una documentazione aggiornata. I dati visualizzati nel webshop possono basarsi esclusivamente sulla sezione 2 della Scheda di dati di sicurezza (SDS).
Audit: revisione del portafoglio prodotti dal punto di vista della classificazione CLP.
Gestione dei dati: definizione di campi dati strutturati nel motore del webshop e nel sistema PIM.
Documentazione: aggiornamento delle SDS mancanti o obsolete.
Progettazione UX: integrazione di componenti di visualizzazione adeguati (hazard panels) nelle interfacce.
Se avete bisogno di supporto professionale per garantire la conformità normativa, siamo a disposizione con i seguenti servizi:
Entro la scadenza del 2028, gli e-commerce devono intraprendere un processo completo di raccolta dati e sviluppo.
Tra i passaggi più importanti rientrano l’audit del portafoglio prodotti dal punto di vista del CLP, l’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza (SDS) e la preparazione dei sistemi informatici (PIM/motore del webshop) alla memorizzazione e visualizzazione di dati strutturati sulla pericolosità.
Nelle attività di marketing è inoltre essenziale eliminare le espressioni vietate e fuorvianti e integrare gli elementi obbligatori di comunicazione del pericolo nelle creatività visive.
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