Etichetta CLP, etichettatura in pratica

Scheda di dati di sicurezza – base di conoscenza – Etichetta CLP: etichettatura in pratica

I prodotti soggetti alla normativa sulla sicurezza chimica devono essere etichettati in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

 

Obbligo di etichettatura

  • se la sostanza o la miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento CLP;
  • se si tratta di un articolo esplosivo;
  • se si tratta di una miscela non pericolosa contenente una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra delle concentrazioni indicate nella parte 2 dell’allegato II del regolamento CLP.

Esenzioni di etichettatura per imballaggi ≤ 125 ml (sezione 1.5.2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008).

 

Fonti di informazioni per la creazione di un’etichetta secondo il regolamento CLP

Come importatore

L’etichetta deve basarsi sul titolo III del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Come distributore

L’etichetta deve essere elaborata sulla base della sezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza e delle prescrizioni del CLP applicabili.

Come rivenditore

Di norma non sono necessarie operazioni, salvo il caso in cui l’etichetta sia danneggiata o mancante e debba essere ripristinata in conformità al CLP.

 

Aspetti generali dell’etichetta

  • principio della “comunicazione dei pericoli tramite l’etichettatura”;
  • lingua dell’etichetta;
  • informazioni supplementari sull’etichetta;
  • regole di leggibilità/visibilità;
  • regole di organizzazione degli elementi dell’etichetta.

 

Elementi dell’etichetta dei prodotti pericolosi

  • nome (denominazione), indirizzo e numero di telefono del/dei fornitore/i;
  • quantità nominale (per imballaggi destinati al pubblico/uso al consumo);
  • identificatori del prodotto;
  • se applicabile:

Pittogrammi di pericolo

* Per prodotti destinati al pubblico, devono essere inclusi anche i consigli di prudenza relativi allo smaltimento della sostanza/miscela e dello imballaggio come rifiuto, quando applicabile.

  • sezione per informazioni supplementari (elementi obbligatori e facoltativi, secondo i casi)

 

Sezione obbligatoria per informazioni supplementari sull’etichetta

  • Indicazioni EUH (allegato II, sezioni 1.1 e 1.2; allegato III, sezione 2) assegnate a sostanze e miscele, se applicabili;
  • indicazioni specifiche per determinate sostanze e miscele previste dall’allegato I;
  • informazioni su risposte specifiche (se applicabile);
  • indicazione EUH401 nel caso di prodotti fitosanitari;
  • elementi di etichetta derivanti da requisiti specifici di altre normative (ad es. tensioattivi e fragranze nei detergenti; obblighi di etichettatura per aerosol infiammabili; contenuto di COV secondo la direttiva 2004/42/CE; e requisiti aggiornati per e-commerce, vedi: Nuove regole CLP per e-commerce: etichettatura e pubblicità).
  • miscele per le quali si applicano indicazioni EUH specifiche, ad esempio:

Miscele contenenti piombo

Miscele contenenti cianoacrilati

Cemento e miscele di cemento

Miscele contenenti isocianati

Miscele contenenti componenti epossidici con peso molecolare medio ≤ 700

Miscele con contenuto di cloro attivo

Miscele contenenti cadmio (leghe) e destinate all’uso per brasatura e saldatura

Miscele non classificate come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante

Miscele liquide contenenti idrocarburi alogenati

Miscele non destinate alla popolazione in generale contenenti alcune sostanze a una determinata concentrazione minima

Aerosol

 

Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi

Conformemente al Regolamento (UE) n. 286/2011:

Capacità; Dimensioni dell’etichetta (mm); Dimensioni di ogni pittogramma (mm)

< 3 litri; 52 × 74; 10 × 10 (min.), 16 × 16 (ott.)

3 – 50 litri; 74 × 105; 23 × 23

50 – 500 litri; 105 × 148; 32 × 32

oltre 500 litri; 148 × 210; 46 × 46

 

Istruzioni speciali per l’etichettatura

  • bombole di gas trasportabili (sezione 1.3.1 dell’allegato I del CLP)
  • contenitori di gas destinati a propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL) (sezione 1.3.2 dell’allegato I del CLP)
  • aerosol e recipienti muniti di dispositivo di nebulizzazione sigillato contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione (sezione 1.3.3 dell’allegato I del CLP)
  • metalli in forma massiccia, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri (sezione 1.3.4 dell’allegato I del CLP)
  • esplosivi di cui alla sezione 2.1 dell’allegato I del CLP immessi sul mercato allo scopo di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico (sezione 1.3.5 dell’allegato I del CLP)

 

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Domande e risposte rapide

In che modo il regolamento (UE) 2020/878 incide sul contenuto delle schede di sicurezza?

Il regolamento (UE) 2020/878 ha introdotto nuovi requisiti di struttura e contenuto per le SDS. Dal 1° gennaio 2023 possono essere fornite sul mercato solo SDS conformi a tali requisiti.

Quando è obbligatoria un’etichetta CLP su un prodotto?

Un’etichetta CLP è richiesta quando una sostanza o miscela è classificata come pericolosa ai sensi del CLP, quando si tratta di un articolo esplosivo o quando, pur non essendo classificata come pericolosa, una miscela contiene ingredienti pericolosi oltre le soglie previste che impongono specifiche indicazioni di etichetta.

Qual è la dimensione minima dell’etichetta e dei pittogrammi per imballaggi da 3–50 L?

Per questo intervallo di volume, l’etichetta deve misurare almeno 74 × 105 mm e ogni pittogramma almeno 23 × 23 mm.

Dove e in quale formato deve essere riportato il codice UFI?

Il codice nel formato “UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” deve essere chiaramente visibile e indelebile sull’etichetta. In caso di imballaggi di dimensioni molto ridotte, può essere necessario adottare soluzioni alternative previste dal CLP (ad esempio apposizione sull’imballaggio esterno o su un’etichetta pieghevole), mantenendo la leggibilità.