MSDS-Europe – Newsletter MSDS-Europe 2026/01
– Aprile 2026 –
Dal 1° maggio 2026 si applicheranno ai miscugli nuovi requisiti CLPA causa delle nuove classi di pericolo (ad es. interferenti endocrini, PBT/vPvB, PMT/vPvM), devono essere riesaminate anche la classificazione, l’etichettatura e le schede di dati di sicurezza dei miscugli.
Le nuove regole non riguardano soltanto l’etichetta: diverse sezioni della SDS possono richiedere modifiche e la mancanza di dati dei fornitori può creare difficoltà pratiche.
La modifica si applica immediatamente a ogni miscuglio immesso sul mercato dopo il 1° maggio 2026.*
Il nostro articolo di sintesi sull’argomento: CLP 2026: nuove classi di pericolo per i miscugli – attività richieste su SDS ed etichettatura
Azioni richieste:
In caso affermativo:
Se la scheda di dati di sicurezza viene aggiornata:
*Per i prodotti già immessi sul mercato, la scadenza è il 1° maggio 2028.
Normativa correlata:
che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze
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Nell’UE, regole rigorose impongono che la SDS sia sempre fornita nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto è immesso sul mercato – e deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali. Nel nostro articolo riassumiamo i requisiti più importanti e spieghiamo anche a cosa prestare attenzione nella distribuzione internazionale.
La modifica del regolamento CLP introduce nuove regole per gli e-commerce e la pubblicità online, con scadenza nel 2028.
L’obiettivo dei cambiamenti è garantire che, nelle vendite online, sia disponibile lo stesso livello di informazione previsto per le etichette fisiche. Ciò include, ad esempio, il requisito che determinate informazioni di pericolo debbano comparire già negli annunci e nelle pagine prodotto.
Le regole distinguono tra pubblicità e vera e propria offerta di acquisto e adeguano di conseguenza gli elementi obbligatori di contenuto. Inoltre, saranno vietate le affermazioni di marketing che minimizzano la pericolosità di un prodotto o contraddicono la sua classificazione.
La soluzione basata sul codice QR può integrare l’etichetta fisica, ma non la sostituisce: gli elementi di pericolo più importanti devono comunque figurare sull’imballaggio. Anche il contenuto digitale deve rispettare rigorosi requisiti di accessibilità e di formato.
Quest’anno sarà uno dei più complessi per gli operatori del settore chimico: nuove scadenze, regole in evoluzione e requisiti più severi riguardano allo stesso tempo CLP, SDS e notifiche PCN. Abbiamo raccolto le date e le attività più importanti in un chiaro calendario di conformità suddiviso per trimestre, affinché nulla venga trascurato.
A causa delle nuove regole, i miscugli devono già essere classificati secondo la nuova logica dei pericoli, mentre i dati dei fornitori possono trovarsi ancora in una fase transitoria. Questo può creare un vuoto informativo; per garantire la conformità sono quindi particolarmente importanti richieste dati consapevoli e un processo decisionale documentato.
La valutazione dell’ampia restrizione PFAS in corso nell’UE dovrebbe proseguire fino alla fine del 2026; la priorità attuale dovrebbe quindi essere la raccolta dei dati, la ricerca di alternative e lo sviluppo di processi interni. Una delle principali sfide di conformità è che i PFAS non costituiscono una singola sostanza, ma un ampio gruppo di sostanze; è pertanto essenziale armonizzare le informazioni dei fornitori e le definizioni.
(pubblicazione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH)
4 febbraio 2026:
Tossicità specifica per organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta (articolo 57, lettera f) – salute umana)
Tossico per la riproduzione (articolo 57, lettera c))
n. CAS: -; n. CE: –
n. CAS: 1478-61-1; n. CE: 216-036-7
n. CAS: -; n. CE: –
n. CAS: -; n. CE: –
n. CAS: -; n. CE: 425-060-9
n. CAS: 75768-65-9; n. CE: 278-305-5
n. CAS: 126049-00-1; n. CE: 468-740-0
n. CAS: 921213-47-0; n. CE: 469-080-6
n. CAS: 577705-90-9; n. CE: 479-100-5
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