PFAS 2025–2026: obblighi UE per le aziende

MSDS-EuropeBussola per la sicurezza chimica – Normativa PFAS 2025–2026

 

PFAS nell’UE nel 2025–2026: orientamenti normativi e azioni per le imprese

Nel 2025–2026, i PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) rappresentano nell’UE una questione al tempo stesso normativa, commerciale e tecnica.

Il processo di restrizione PFAS su ampia scala nell’UE sta avanzando per fasi: il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA ha già adottato il proprio parere, mentre il parere finale del Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) è atteso entro la fine del 2026. Parallelamente, per la schiuma antincendio contenente PFAS esiste già una restrizione adottata, accompagnata da indicazioni dettagliate per la transizione.

L’obiettivo di questo articolo è fornire agli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori, utilizzatori a valle) un quadro chiaro ma tecnicamente preciso. L’attenzione è rivolta alle azioni aziendali e all’attuazione pratica.

 

Che cosa sono i PFAS e perché sono diventati un rischio d’impresa?

PFAS è il termine collettivo che indica le sostanze per- e polifluoroalchiliche. Queste sostanze sono spesso impiegate per la loro elevata stabilità chimica, ma molte di esse sono anche estremamente persistenti nell’ambiente. Per questo motivo, la riduzione delle emissioni e la sostituzione stanno diventando priorità in un numero crescente di settori.

Una delle principali difficoltà di conformità consiste nel fatto che “PFAS” non indica una singola sostanza, bensì un ampio gruppo di sostanze. È quindi essenziale che l’azienda e i suoi fornitori intendano la stessa cosa quando parlano di PFAS. L’OCSE ha pubblicato una raccomandazione specifica per armonizzare la terminologia PFAS e favorirne l’uso coerente tra più soggetti.

 

Che cosa sta succedendo nell’UE nel 2025–2026?

 

1) Restrizione PFAS su ampia scala nell’UE: a che punto è il processo?

Secondo lo stato più recente del processo normativo, la restrizione PFAS di portata generale è entrata in una fase avanzata della valutazione scientifica. Il RAC ha già adottato il proprio parere, mentre il completamento dell’esame da parte del SEAC è previsto entro la fine del 2026.

Ciò significa che il biennio 2025–2026 è soprattutto un periodo di preparazione, raccolta dati e pianificazione di alternative e percorsi di transizione.

Il messaggio chiave per le imprese è chiaro: non conviene prepararsi a un solo “grande giorno”, ma a un programma interno capace di gestire requisiti graduali e diversi da settore a settore. L’evoluzione della normativa PFAS va quindi monitorata con continuità.

 

2) Schiuma antincendio: restrizione concreta e transizione pratica

Nel quadro REACH è già stata adottata una restrizione per la schiuma antincendio contenente PFAS. La normativa prevede periodi transitori differenti in funzione del tipo di utilizzo.

Le prime scadenze chiave iniziano il 23 ottobre 2026, e l’attuazione è graduale, con requisiti e divieti anticipati per alcuni impieghi, tra cui specifiche categorie di estintori portatili.

Dal punto di vista operativo, la transizione non riguarda soltanto la sostituzione del prodotto. Coinvolge anche la pulizia dei sistemi, la riduzione dell’uso di liquidi, lo stoccaggio, la gestione dei rifiuti e lo smaltimento.

 

3) Acqua potabile: scadenza di conformità nel 2026 e metodologia di misurazione

La direttiva (UE) 2020/2184 impone agli Stati membri di garantire, entro il 12 gennaio 2026, il rispetto dei valori parametrici relativi ai PFAS nelle acque destinate al consumo umano.

Nella pratica della conformità, non conta solo il valore limite, ma anche la misurazione.

La Commissione europea ha pubblicato orientamenti tecnici sui metodi idonei al monitoraggio di PFAS Total e Sum of PFAS, a seguito della consultazione con gli Stati membri.

 

In che cosa la conformità può differire tra gli Stati membri?

La parte “centrale” della regolamentazione UE è comune, ma l’attuazione può variare da uno Stato membro all’altro. In genere, tali differenze non riguardano l’obiettivo, bensì le modalità di applicazione.

 

Recepimento delle direttive e possibili misure nazionali più rigorose

Nel caso delle direttive, ad esempio in materia di acqua potabile, gli Stati membri recepiscono i requisiti nel diritto nazionale. Possono inoltre introdurre valori più severi o parametri supplementari.

 

Controlli ufficiali e sanzioni

La frequenza delle ispezioni, l’ambito della documentazione richiedibile e la prassi sanzionatoria possono differire da uno Stato membro all’altro. Per questo motivo, una buona prassi consiste nel creare un sistema interno di registrazione che copra documentazione, misurazioni e gestione delle modifiche, invece di puntare soltanto al minimo indispensabile.

 

Gestione dei rifiuti e smaltimento

Nella transizione relativa alla schiuma antincendio, i passaggi tecnici sono relativamente ben definiti a livello UE, ma i percorsi concreti di gestione dei rifiuti e di smaltimento possono variare da uno Stato membro all’altro.

Ciò è particolarmente importante per le giacenze pregresse, le acque di risciacquo e i flussi contaminati generati durante la pulizia degli impianti.

 

Accreditamento, limiti di rilevazione e metodi analitici

Gli orientamenti metodologici della Commissione individuano metodi analitici e approcci idonei, ma la capacità dei laboratori, le pratiche di accreditamento e le aspettative delle autorità possono variare da Paese a Paese.

Per questo motivo, è importante definire in anticipo l’obiettivo della misurazione: dimostrare la conformità, verificare l’efficacia di una transizione oppure individuare una possibile via di emissione.

 

Chi è interessato? Ruoli tipicamente coinvolti nell’economia

I PFAS non sono soltanto un tema per i fabbricanti di sostanze chimiche. Spesso emergono laddove la prestazione del prodotto è critica, ad esempio nei rivestimenti, nelle guarnizioni o nei trattamenti superficiali, oppure dove esistono scorte e sistemi, come nella protezione antincendio.

Possono essere coinvolti, ad esempio:

  • fabbricante e formulatore di miscele;
  • importatore e distributore, soprattutto in catene di approvvigionamento complesse;
  • utilizzatore a valle in processi industriali;
  • gestore dell’impianto che stocca schiuma antincendio o gestisce sistemi di estinzione a schiuma.

 

Azioni aziendali nel 2025–2026: preparazione pronta per l’audit passo dopo passo

L’approccio seguente ha lo scopo di sostenere contemporaneamente conformità legale e continuità operativa. L’ordine proposto segue volutamente una logica di progetto.

 

1) Inventario PFAS: che cosa viene usato, dove e perché?

Iniziate mappando la possibile presenza di PFAS nell’organizzazione:

  • sostanze e miscele (materie prime, ausiliari),
  • prodotti finiti e semilavorati,
  • giacenze in sito, in particolare schiuma antincendio.

Un filtro pratico consiste nel cercare anche per funzione, ad esempio effetto antiaderente, idrorepellenza o resistenza chimica. Questo aiuta a identificare gli impieghi “nascosti” di PFAS.

 

2) Limiti della scheda di dati di sicurezza (SDS): quali informazioni aggiuntive richiedere?

La scheda di dati di sicurezza è un documento fondamentale, ma non sempre basta per dimostrare in modo inequivocabile la presenza o l’assenza di PFAS. In alcuni casi, la SDS non fornisce informazioni sufficienti sulla presenza di PFAS come famiglia di sostanze, oppure i dettagli sono limitati per ragioni di riservatezza commerciale.

La soluzione pratica consiste in una richiesta mirata di dati ai fornitori, basata su una definizione uniforme. Le raccomandazioni terminologiche dell’OCSE possono fungere da riferimento solido per questa armonizzazione.

 

3) Questionario ai fornitori: che cosa chiedere perché la risposta sia utilizzabile?

Blocchi tematici consigliati:

  • presenza di PFAS secondo la definizione adottata;
  • tipologia delle prove disponibili (misurazione, descrizione del metodo, assicurazione qualità);
  • gestione delle modifiche: comunicazione in caso di variazioni di composizione e documentazione aggiornata;
  • alternative e stato della sostituzione, compresa l’eventuale esistenza di un piano di rimpiazzo.

 

4) Prioritizzazione del rischio: dove conviene intervenire per prima cosa?

I criteri di priorità possono includere:

  • focalizzazione normativa, ad esempio la schiuma antincendio;
  • pressione di conformità da parte dei clienti (audit, gare, export);
  • possibili vie di emissione (acque del sito, processi di lavaggio).

Nel caso della schiuma antincendio, è spesso opportuno avviare un progetto di transizione dedicato, poiché le fasi tecniche e i requisiti documentali sono complessi.

 

5) Strategia di misurazione: meno, ma più mirata

Uno degli errori più frequenti è l’approccio del “misuriamo tutto”. È preferibile definire prima un obiettivo chiaro:

  • confermare o escludere la presenza di PFAS in una famiglia di prodotti;
  • verificare la transizione prima/dopo la sostituzione;
  • identificare una possibile via di emissione.

Nel contesto dell’acqua potabile e del monitoraggio, risorse tecniche come le fonti di informazione e le banche dati per la preparazione delle SDS possono aiutare a selezionare riferimenti affidabili e approcci di valutazione adeguati.

 

6) Sostituzione: rimpiazzo pianificato con validazione

I PFAS sono spesso determinanti per la prestazione. Una sostituzione solida è stabile solo se comprende:

  • un piano di prova (laboratorio + prova in impianto),
  • approvazione dell’assicurazione qualità,
  • comunicazione al cliente,
  • gestione delle modifiche documentata.

 

7) Documentazione e comunicazione: che cosa può affermare con sicurezza un’azienda?

L’affermazione “PFAS-free” è difendibile solo se supportata da:

  • dichiarazioni dei fornitori;
  • risultati analitici, ove giustificati;
  • e una gestione delle modifiche tracciabile.

In mancanza di questi elementi, l’affermazione può trasformarsi in un rischio in caso di reclamo del cliente, gara o audit.

 

8) Transizione della schiuma antincendio: pacchetto minimo pratico

Le attività tipiche di un progetto di transizione includono:

  • inventario delle scorte (tipo di schiuma, quantità, impiego),
  • selezione di un’alternativa priva di fluoro,
  • pulizia delle infrastrutture per minimizzare i residui di PFAS,
  • organizzazione dei percorsi di gestione dei rifiuti e di smaltimento,
  • campionamento di verifica e documentazione.

 

FAQ – PFAS 2025–2026

Quando è atteso il punto di svolta decisivo della grande restrizione PFAS nell’UE?

Secondo l’ECHA, il parere del RAC è già stato adottato, mentre il parere finale del SEAC è atteso entro la fine del 2026. Le successive fasi legislative seguiranno tale passaggio, per cui le imprese dovrebbero prepararsi a transizioni graduali e non a un’unica data di svolta.

Perché una sola lista PFAS non basta per le dichiarazioni dei fornitori?

Perché la terminologia PFAS e il relativo perimetro possono essere interpretati in modo diverso. Proprio per questo l’OCSE ha pubblicato una raccomandazione volta a favorire una comprensione coerente di ciò che rientra nei PFAS.

La scheda di dati di sicurezza (SDS) è sufficiente per determinare il coinvolgimento PFAS?

Spesso no. La SDS è innanzitutto un documento di comunicazione del pericolo. Per valutare il coinvolgimento PFAS, sono spesso necessarie anche informazioni mirate da parte del fornitore e, se del caso, analisi specifiche.

Quali organizzazioni dovrebbero avviare con urgenza l’eliminazione della schiuma antincendio contenente PFAS?

Tutte le organizzazioni che stoccano schiuma antincendio o gestiscono sistemi di estinzione a schiuma, poiché la restrizione inizia ad applicarsi nell’autunno 2026 e la transizione tecnica può richiedere tempi significativi.

Perché possono esserci differenze tra Stati membri se si tratta di una norma UE?

Nel caso dei regolamenti, la regola sostanziale è la stessa, ma controlli e applicazione pratica possono variare. Nel caso delle direttive, gli Stati membri possono recepire i requisiti in modo più rigoroso e introdurre parametri aggiuntivi.

Quali sono i primi tre passi se un cliente richiede una dichiarazione PFAS?

(1) Predisporre un inventario PFAS che copra prodotti e ausiliari. (2) Utilizzare un questionario uniforme per i fornitori con una definizione chiara. (3) Decidere dove siano necessarie analisi e dove invece siano sufficienti documentazione e gestione delle modifiche.

Conclusione: il 2025–2026 è il periodo della preparazione, e può diventare anche un vantaggio competitivo

La normativa PFAS nell’UE è in rapida evoluzione. La strategia aziendale più sicura è una trasparenza dimostrabile: inventario, dati dei fornitori, misurazioni mirate, sostituzione pianificata e, dove pertinente, un progetto dedicato per la transizione della schiuma antincendio.

 

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