Scheda di dati di sicurezza – base di conoscenza – Condizioni alle quali deve essere fornita una scheda di dati di sicurezza
La scheda di dati di sicurezza (SDS) deve essere fornita al cliente se una sostanza o una miscela è pericolosa, contiene determinate sostanze oppure se il cliente la richiede (in specifici casi previsti dalla normativa).
Gli scenari d’esposizione per gli usi identificati devono essere forniti dal registrante ai propri partner come allegato alla scheda di dati di sicurezza quando richiesto (SDS estesa, eSDS).
Tuttavia, le SDS non sono richieste per i prodotti destinati ai consumatori o per determinati prodotti finiti destinati agli utilizzatori finali, come i medicinali o i prodotti cosmetici, se sono fornite informazioni sufficienti per un uso sicuro.
La scheda di dati di sicurezza e il flusso di informazioni
Le schede di dati di sicurezza sono uno strumento importante di comunicazione nella catena di approvvigionamento: aiutano tutti gli attori della catena a soddisfare le proprie responsabilità nella gestione dei rischi derivanti dall’uso di sostanze e miscele.
Gli scenari d’esposizione per gli usi identificati devono essere forniti dal registrante ai propri partner come allegato alla scheda di dati di sicurezza quando, per la sostanza, è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica che lo richiede. Questi scenari d’esposizione (SDS estesa, eSDS) sono elaborati nell’ambito della valutazione della sicurezza chimica e contengono indicazioni sulle misure di gestione dei rischi necessarie per garantire un adeguato controllo dei rischi.
La scheda di dati di sicurezza deve essere fornita al cliente
- se una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa;
- se una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), in conformità ai criteri stabiliti nell’allegato XIII del REACH;
- se una sostanza è inclusa nell’elenco stabilito conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del REACH (elenco delle sostanze candidate).
Obbligo di fornire la scheda di dati di sicurezza su richiesta (miscele non pericolose) se
- la miscela contiene una sostanza pericolosa in concentrazione ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose;
- la miscela contiene una sostanza pericolosa in concentrazione ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose;
- la miscela contiene, a concentrazione individuale ≥ 0,1 % in peso (per miscele non gassose), almeno una sostanza classificata come cancerogena categoria 2 o tossica per la riproduzione categorie 1A, 1B o 2, sensibilizzante cutaneo categoria 1, sensibilizzante respiratorio categoria 1, con effetti sull’allattamento o tramite esso, oppure una sostanza PBT o vPvB secondo i criteri dell’allegato XIII del REACH;
- la miscela contiene una sostanza inclusa nell’elenco stabilito conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del REACH (elenco delle sostanze candidate);
- la miscela contiene una sostanza per la quale esistono valori limite di esposizione professionale comunitari.
Fornitura di informazioni ai sensi dell’articolo 32 del REACH (quando la SDS non è obbligatoria)
- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, fornire i dettagli dell’autorizzazione concessa oppure, se l’autorizzazione è stata rifiutata, le informazioni pertinenti sulle restrizioni applicabili;
- qualsiasi informazione rilevante sulla sostanza necessaria per consentire l’identificazione e l’applicazione di adeguate misure di gestione dei rischi;
- il/i numero/i di registrazione, se disponibili, per tutte le sostanze per le quali sono state comunicate informazioni ai punti sopra indicati.
Prodotti per i quali non è necessario redigere e fornire una scheda di dati di sicurezza
1) Prodotti destinati all’uso dei consumatori
- quando sono fornite informazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie a proteggere la salute umana, la sicurezza e l’ambiente.
2) I seguenti prodotti finiti destinati agli utilizzatori finali
- prodotti medicinali per uso umano o veterinario;
- prodotti cosmetici;
- dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano;
- alimenti o mangimi (compresi additivi alimentari, aromatizzanti per alimenti, additivi per mangimi).
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Domande rapide e risposte
Chi è responsabile della redazione della scheda di dati di sicurezza (SDS)?
Principalmente il fabbricante, l’importatore o il rappresentante esclusivo; tuttavia, i diversi attori della catena di approvvigionamento hanno responsabilità nel garantire che le informazioni di sicurezza fornite siano accurate e adeguate all’uso.
Quando va allegato uno scenario d’esposizione alla SDS (eSDS)?
Quando per la sostanza è richiesta una valutazione della sicurezza chimica e sono stati sviluppati scenari d’esposizione per gli usi identificati, tali scenari devono essere allegati alla SDS come appendice (eSDS).
Quando occorre fornire una SDS per una miscela non classificata come pericolosa su richiesta del cliente?
Quando la miscela contiene determinati componenti pericolosi oltre le soglie specificate (ad es. ≥ 0,1% per alcune classi di pericolo come CMR, sensibilizzanti, PBT/vPvB o sostanze dell’elenco delle sostanze candidate) oppure quando contiene sostanze soggette a valori limite di esposizione professionale comunitari.
Quali informazioni devono essere fornite se una SDS non è richiesta ai sensi dell’articolo 32 del REACH?
Devono comunque essere trasmesse le informazioni pertinenti per l’uso sicuro, i dettagli su autorizzazioni/restrizioni e, se disponibile, il numero di registrazione.