L’impatto della Brexit sulla sicurezza chimica

MSDS-EuropeBussola per la sicurezza chimica – L’impatto della Brexit sulla sicurezza chimica

Il Regno Unito, come qualsiasi altro Stato membro del SEE, ha finora applicato la legislazione dell’UE nel campo della sicurezza chimica. Tuttavia, a seguito della Brexit e dopo la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), il Regno Unito è diventato indipendente dagli standard di sicurezza chimica dell’Unione europea.

Che tipo di cambiamenti comporta questo nel campo della sicurezza chimica per le sostanze chimiche importate o esportate dai/verso i Paesi del SEE?

 

L’impatto della Brexit sul commercio

Il Regno Unito si è ritirato dall’UE il 31 gennaio 2020. A ciò è seguito un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto, il nuovo sistema è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Ciò significa che il commercio con il Regno Unito è diventato più complesso, poiché non avviene più all’interno dell’Unione.

Tra le altre cose, il sistema armonizzato dell’IVA dell’UE non si applica più al Paese, il sistema di pagamento dei dazi doganali è cambiato e, in generale, è aumentato l’onere amministrativo.

Pertanto, se un’azienda è stabilita nel Regno Unito o nel SEE, ma opera come fornitore/utilizzatore/distributore nel Regno Unito, deve prepararsi ai seguenti cambiamenti.

 

Come prepararsi ai cambiamenti

Prima di tutto, occorre definire il ruolo dell’azienda nel nuovo sistema e il suo rapporto con i mercati del Regno Unito e del SEE. Il Regno Unito è diventato un Paese terzo per gli Stati membri dell’UE. Pertanto, gli utilizzatori e i distributori con sede nel Regno Unito, che acquistano sostanze/miscele dal SEE, diventano importatori, e questo ruolo è completamente diverso dallo status di “distributore” ai sensi del regolamento REACH.

Per una guida su come definire i ruoli – essenziali per comprendere/definire i requisiti REACH – consultate il sito dell’ECHA o leggete il nostro articolo Obblighi REACH di fabbricanti e importatori.

Il ruolo di importatore/esportatore richiede al fornitore della sostanza chimica di rivedere di conseguenza la propria scheda di dati di sicurezza e l’etichettatura.

I regolamenti CLP, BPR e PIC sono stati sostituiti nel Regno Unito da una legislazione nazionale. Di conseguenza, ciò richiede un costante allineamento tra la legislazione dell’UE e quella del Regno Unito, nonché l’attuazione delle modifiche derivanti dalle differenze.

Tuttavia, non è stato necessario prepararsi immediatamente a cambiamenti radicali, poiché il Regno Unito ha adottato la maggior parte della legislazione con lievi modifiche, così da poter funzionare efficacemente nel contesto nazionale. Ad esempio, il regolamento CLP è stato sostituito dal regolamento GB CLP e il regolamento REACH dell’UE dal regolamento UK REACH.

Esaminiamo ora i cambiamenti che possiamo aspettarci nelle normative più importanti in materia di sicurezza chimica.

 

Modifiche ai requisiti fondamentali di sicurezza chimica

UK REACH

Nel caso del regolamento UK REACH, i principi fondamentali vengono mantenuti (nessun dato, nessun mercato; riduzione al minimo della sperimentazione animale; accesso alle informazioni per i lavoratori; principio di precauzione, ecc.). Tuttavia, UK REACH ed EU REACH funzionano in modo indipendente.

Se un’azienda fornisce o acquista una sostanza chimica sia nel SEE sia nel Regno Unito, deve rispettare separatamente entrambe le normative.

Una guida su come rispettare il regolamento UK REACH è disponibile a questo link aggiornato.

Per assistenza e ulteriori informazioni, contattate l’autorità nazionale (HSE – Health and Safety Executive, l’autorità nazionale britannica per la salute e la sicurezza sul lavoro).

Biocidi

Il Regno Unito ha adottato anche il regolamento sui biocidi (BPR) con lievi modifiche.

Se si desidera richiedere l’approvazione di una sostanza attiva o l’autorizzazione di un biocida nel Regno Unito, è necessario rivolgersi alla HSE invece che all’ECHA. La HSE ha assunto le funzioni precedentemente svolte dall’ECHA, ma applica procedure proprie per l’esame delle domande presentate.

Cosa succede se abbiamo già un’autorizzazione valida per un biocida nel Regno Unito?

Le autorizzazioni dei biocidi concesse in precedenza rimangono valide fino alla data di scadenza.

Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione doveva avere sede nel Regno Unito entro un anno (fino al 1° gennaio 2022). Anche l’approvazione di una sostanza attiva rimane valida fino alla normale data di scadenza, ma le informazioni originariamente inviate all’autorità devono essere trasmesse anche alla HSE.

Cosa succede se la nostra domanda è attualmente in fase di elaborazione?

La HSE prosegue il processo per concedere un’autorizzazione nazionale; tuttavia, è necessario presentare nuovamente le informazioni a supporto della domanda originale.

La versione britannica dell’elenco dei fornitori approvati di sostanze attive (elenco di cui all’articolo 95) è stata istituita alla fine del periodo di transizione sulla base dell’elenco dell’UE allora vigente.

Pertanto, se un’azienda figurava nell’elenco dell’UE, è stata automaticamente inserita anche nell’elenco britannico; tuttavia, per rimanervi è stato necessario fornire ulteriori informazioni alla HSE. Era previsto un periodo di due anni per soddisfare i requisiti.

 

Il regolamento PIC (consenso preliminare informato)

Il regolamento PIC (Regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l’importazione e l’esportazione di determinate sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle aziende che intendono esportare tali sostanze verso Paesi non UE.

Dopo il periodo di transizione, il regolamento PIC dell’UE non si applica più alle aziende con sede nel Regno Unito e, di conseguenza, non sussiste più l’obbligo di comunicare i dati di importazione/esportazione ai sensi del PIC UE.

Importante!

È necessario verificare con la HSE se sussiste un obbligo di comunicazione ai sensi della nuova legislazione nazionale.

D’altra parte, il regolamento PIC resta in vigore per le aziende stabilite nell’UE. Pertanto, se una sostanza soggetta al PIC viene esportata verso il Regno Unito o importata dal Regno Unito, deve comunque essere dichiarata.

 

Cosa non cambia con la Brexit

Il regolamento CLP dell’UE è stato sostituito dal regolamento GB CLP, ma quest’ultimo continua a recepire il sistema GHS delle Nazioni Unite. Pertanto, le aziende con sede nel Regno Unito rimangono responsabili della classificazione, dell’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze chimiche immesse sul mercato in conformità al regolamento GB CLP. Allo stesso modo, non vi sono cambiamenti nei requisiti relativi ai casi in cui l’etichettatura è necessaria (oltre alla marcatura di trasporto), e anche i requisiti di imballaggio restano invariati.

Inoltre, i fornitori stabiliti nel Regno Unito rimangono responsabili dell’identificazione (classificazione), delle prove e della valutazione dei potenziali pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente delle sostanze chimiche.

 

Sintesi dell’impatto della Brexit

Sulla base delle informazioni ufficiali disponibili, si prevedeva che la transizione fosse efficiente e fluida, poiché il Regno Unito ha adottato la maggior parte della legislazione con le modifiche minori sopra menzionate. Inoltre, è stato previsto un periodo di adattamento affinché le aziende potessero soddisfare tutti i requisiti.

Tuttavia, è opportuno rivedere la propria situazione in base a entrambe le normative e adottare i passaggi aggiuntivi necessari (ad es. trasmettere informazioni alla HSE). Infine, in caso di domande relative al Regno Unito, è possibile rivolgersi alla HSE (autorità nazionale del Regno Unito) invece che all’ECHA.

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Domande frequenti e risposte

Devo effettuare una nuova registrazione UK REACH se ho già una registrazione EU REACH per la stessa sostanza?

Sì. Dal 1° gennaio 2021 una registrazione UE non è più valida nel Regno Unito, quindi la sostanza deve essere registrata/notificata separatamente secondo UK REACH, nel rispetto delle scadenze transitorie applicabili.

Cosa significa lo status di «Paese terzo» per un esportatore dell’UE?

Le spedizioni verso il Regno Unito sono ora esportazioni; il cliente britannico diventa importatore, con conseguenti obblighi doganali, IVA e revisione di SDS/etichette.

I pittogrammi GHS cambieranno sul mercato britannico?

No. Il regolamento GB CLP continua a seguire il sistema ONU GHS, quindi i pittogrammi di pericolo e le frasi H/P rimangono gli stessi; cambia il riferimento legislativo.

Cosa succede alle autorizzazioni dei biocidi già concesse nel Regno Unito?

Rimangono valide fino alla scadenza, ma il titolare dell’autorizzazione doveva essere stabilito nel Regno Unito entro un anno (entro il 2022) e tutte le nuove domande devono essere presentate direttamente all’autorità britannica (HSE).