Banca dati sulle schede di dati di sicurezza – Elementi di etichettatura nella scheda di dati di sicurezza
Conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878, nella sezione 2.2 di una scheda di dati di sicurezza sono richiesti i seguenti elementi di etichettatura:
La riproduzione grafica a colori del pittogramma di pericolo può essere sostituita da una riproduzione in bianco e nero del pittogramma completo o dal solo simbolo, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Dichiarazioni quali «non tossico», «non nocivo», «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra formulazione che indichi che la sostanza o la miscela non è pericolosa, o altre dichiarazioni incoerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela, non devono comparire sull’etichetta o sull’imballaggio di alcuna sostanza o miscela.
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Elementi di etichettatura obbligatori secondo il regolamento CLP
Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele (CLP), una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio deve riportare un’etichetta recante i seguenti elementi:
- nome, indirizzo e numero di telefono del/dei fornitore/i
- quantità nominale della sostanza o miscela nell’imballaggio destinato al pubblico, a meno che tale quantità non sia indicata altrove sull’imballaggio
- identificatori del prodotto (per le sostanze: nome e numero di identificazione; per le miscele: nome della miscela e, se del caso, l’identità di determinate sostanze presenti nella miscela che contribuiscono alla classificazione per tossicità acuta, corrosione cutanea o gravi lesioni oculari, mutagenicità delle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità riproduttiva, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o pericolo di aspirazione)
- pittogrammi di pericolo (se del caso)
- parola di avvertenza (Pericolo o Attenzione) (se del caso)
- indicazioni di pericolo (frasi H) (se del caso)
- consigli di prudenza appropriati (frasi P) (se del caso)
- informazioni supplementari (se del caso)
Sezione per le informazioni supplementari
Gli elementi di etichettatura risultanti dai requisiti previsti da altri atti dell’Unione devono essere collocati nella sezione delle informazioni supplementari dell’etichetta.
Lingua dell’etichetta
L’etichetta deve essere redatta nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, salvo diversa disposizione dello Stato membro interessato.
I fornitori possono utilizzare più lingue sulle proprie etichette rispetto a quelle richieste dagli Stati membri, a condizione che le stesse informazioni compaiano in tutte le lingue utilizzate.
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Domande e risposte rapide
Quali elementi di etichettatura devono essere riportati nella sezione 2.2 di una SDS secondo il regolamento (UE) 2020/878?
La sezione 2.2 deve includere i pittogrammi di pericolo applicabili, la parola di avvertenza, le indicazioni di pericolo (frasi H) e i consigli di prudenza (frasi P), nonché eventuali informazioni supplementari richieste.
È ammesso utilizzare pittogrammi di pericolo in bianco e nero in una SDS?
Sì. Il regolamento CLP consente di sostituire la riproduzione a colori del pittogramma con una grafica in bianco e nero del pittogramma completo o con il solo simbolo, quando riportato in una SDS.
L’etichetta di un prodotto pericoloso può dichiarare che è «non tossico» o «eco-friendly»?
No. Il regolamento CLP vieta qualsiasi dicitura (ad es. «non tossico», «eco-friendly») che contraddica la reale classificazione di pericolo del prodotto. Per approfondire: Nuove regole CLP per e-commerce: etichettatura e pubblicità.