MSDS-Europe – Biblioteca di conoscenze sulla sicurezza chimica – Classificazione del biossido di titanio
Aggiornamento (dicembre 2025)
Il 23 novembre 2022 il Tribunale dell’Unione europea, nelle cause riunite T-279/20, T-283/20 e T-288/20, ha annullato parzialmente il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, limitatamente alla classificazione armonizzata del biossido di titanio in forma di polvere, con determinate caratteristiche granulometriche, come “Carc. 2; H351 (inalazione)”.
La Francia e la Commissione europea hanno proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale; tuttavia, con sentenza del 1º agosto 2025, nelle cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto i ricorsi e ha confermato la decisione del Tribunale.
L’avviso C/2025/6670 della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riporta le conseguenze pratiche delle sentenze per l’allegato VI del regolamento CLP.
Ne consegue che la classificazione armonizzata “Carc. 2; H351 (inalazione)” introdotta dal regolamento (UE) 2020/217 per il bissido di titanio in forma di polvere contenente particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm in concentrazione almeno pari all’1% è definitivamente cessata e la corrispondente voce, così applicata, deve essere eliminata dall’allegato VI del regolamento CLP.
A seguito della sentenza, l’ECHA ha aggiornato i propri registri:
In pratica, ciò significa che attualmente non esiste alcuna voce armonizzata valida “Carc. 2; H351 (inalazione)” per il biossido di titanio nell’allegato VI del regolamento CLP.
Le aziende possono naturalmente continuare ad effettuare una classificazione autonoma sotto la propria responsabilità, qualora, sulla base dei dati disponibili e dell’uso specifico del prodotto, ritengano giustificata una comunicazione del pericolo più rigorosa.
È importante che la cancellazione della classificazione armonizzata del biossido di titanio ai sensi del CLP non incide sul divieto di utilizzo come additivo alimentare (E171), che si basa su una normativa alimentare separata e sul parere dell’EFSA del 2021.
Il biossido di titanio (detto anche ossido di titanio(IV); formula chimica TiO₂) è una polvere bianca a grana fine che in natura si trova sotto forma dei minerali rutilo o anatase.
I principali ambiti di applicazione sono vernici e rivestimenti, nonché la produzione di carta e materie plastiche, che insieme rappresentano circa l’80% del consumo mondiale di biossido di titanio. Altre applicazioni come pigmento, ad esempio negli inchiostri da stampa, nella gomma, nei prodotti cosmetici e negli alimenti, rappresentano ulteriori pochi punti percentuali.
La quota restante è impiegata in altre applicazioni, ad esempio per la produzione di titanio tecnico puro, vetro e vetroceramica, ceramiche elettriche, patine metalliche, catalizzatori, conduttori elettrici e intermedi chimici.
Il biossido di titanio è un componente molto utilizzato nelle vernici; secondo stime, è presente in una parte significativa di tutte le vernici commerciali.
Per quanto riguarda l’uso nei cosmetici, in piccole quantità viene impiegato come addensante e opacizzante; in quantità maggiori svolge la funzione di filtro UV fisico nelle creme solari, poiché il biossido di titanio è in grado di schermare anche i raggi UV nocivi.
In base al regolamento (CE) n. 1333/2008, il biossido di titanio era precedentemente autorizzato come additivo alimentare (colorante) con la designazione E171. La sua funzione era intensificare il colore degli alimenti e migliorare l’aspetto visivo dei prodotti.
Tra il 2016 e il 2021 sono stati pubblicati numerosi studi tossicologici, con particolare attenzione ai lotti di TiO₂ di qualità alimentare contenenti anche particelle su scala nanometrica. Nel parere pubblicato il 6 maggio 2021, l’EFSA ha concluso che il biossido di titanio non può più essere considerato sicuro come additivo alimentare, principalmente perché non è stato possibile escludere con sufficiente certezza un effetto genotossico.
Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) 2022/63, che ha modificato gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008: il biossido di titanio (E171) è stato rimosso dall’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati. In base al regolamento, dal 7 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato nuovi alimenti con aggiunta di E171; dopo il 7 agosto 2022, anche gli alimenti contenenti tale additivo non potevano più rimanere sul mercato.
Il divieto di E171 rimane quindi in vigore e risulta completamente indipendente dall’attuale annullamento della classificazione del biossido di titanio ai sensi del CLP per usi industriali.
Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, adottato come 14º ATP del regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 febbraio 2020 ed è stato applicabile dal 1º ottobre 2021.
Questa modifica:
Tuttavia, la sentenza del Tribunale del 23 novembre 2022, seguita dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1º agosto 2025, nonché le comunicazioni ECHA pubblicate successivamente, hanno definitivamente posto fine alla classificazione cancerogena armonizzata del biossido di titanio.
La cessazione della classificazione cancerogena armonizzata non significa che l’inalazione di polvere di biossido di titanio sia priva di rischi. Il cambiamento del quadro normativo deve pertanto essere gestito anche nella pratica.
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Se la classificazione CLP finale cambia (ad esempio, viene meno la classificazione come cancerogeno o il pittogramma GHS08), allora:
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È consigliabile informare per iscritto fornitori e clienti del cambiamento di classificazione e inviare le nuove Schede di Dati di Sicurezza. Ciò è particolarmente importante nei settori in cui il biossido di titanio è un componente chiave (vernici, rivestimenti, plastiche, inchiostri, materiali da costruzione, ecc.).
La sentenza del tribunale è l’esito di una controversia scientifica e giuridica e non equivale a dichiarare che la polvere di biossido di titanio sia innocua. Per ridurre l’esposizione dovuta all’inalazione delle polveri sono ancora necessari:
Tali misure non sono determinate dalla precedente classificazione CLP armonizzata, bensì dall’esposizione reale: si tratta quindi di rischio, non di pericolo in sé.
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