L'utilizzo di una sostanza nuova può avvenire solo dopo che è stata registrata.

Nel territorio dell'Unione Europea le sostanze nuove, in sè o come parte di un composto, possono essere commercializzate solo una volta che sia avvenuta la registrazione presso l'autorità competente in uno dei paesi membri. Qualora la nuova sostanza sia stata prodotta nel proprio paese, è il produttore a doversi occupare della registrazione; se invece la nuova sostanza è stata prodotta all'estero, se ne dovrà occupare il distributore nel paese di destinazione.

All'atto della registrazione della nuova sostanza pericolosa è necessario allegare il fascicolo tecnico, i certificati di analisi, la scheda di sicurezza e le bozza di etichetta, nonchè una dichiarazione inerente la quantità che si prevede di produrre o di importare (tonnellate/anno) e il modo d'uso proposto, così come lo smaltimento dei rifiuti.

Nel caso di sostanza già registrata in uno dei paesi membri dell'Unione Europea e presente nell'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), i nuovi produttori, o gli importatori che non ricevano il consenso scritto di chi ha effettuato la registrazione, sono tenuti a registrare di nuovo la sostanza.

La compilazione del fascicolo tecnico, la classificazione della sostanza da registrare, la redazione della scheda di sicurezza e della bozza di etichetta sono compito di chi effettua la registrazione.

 

Choose another language! Italiano