L'utilizzo di una
sostanza nuova può avvenire solo dopo che è stata registrata.
Nel territorio dell'Unione Europea le
sostanze nuove, in sè o come parte di un composto, possono
essere commercializzate solo una volta che sia avvenuta
la registrazione presso l'autorità competente in uno dei
paesi membri. Qualora la nuova sostanza sia stata prodotta
nel proprio paese, è il produttore a doversi occupare della
registrazione; se invece la nuova sostanza è stata prodotta
all'estero, se ne dovrà occupare il distributore nel paese
di destinazione.
All'atto della registrazione della nuova
sostanza pericolosa è necessario allegare il fascicolo
tecnico, i certificati di analisi, la scheda di sicurezza
e le bozza di etichetta, nonchè una dichiarazione
inerente la quantità che si prevede di produrre o
di importare (tonnellate/anno) e il modo d'uso proposto,
così come lo smaltimento dei rifiuti.
Nel caso di sostanza già registrata in
uno dei paesi membri dell'Unione Europea e presente nell'EINECS
(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances),
i nuovi produttori, o gli importatori che non ricevano il
consenso scritto di chi ha effettuato la registrazione,
sono tenuti a registrare di nuovo la sostanza.
La compilazione del fascicolo tecnico,
la classificazione della sostanza da registrare, la redazione
della scheda di sicurezza e della bozza di etichetta sono
compito di chi effettua la registrazione.
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