Quali informazioni devono figurare nella notifica?
Per ciascuna sostanza, la notifica deve necessariamente comprendere le informazioni previste dall'articolo 40 del regolamento CLP:
- nome e dati di contatto del notificante;
- identità della sostanza, compresi nome e altri identificatori, informazioni relative alla formula strutturale e molecolare, alla composizione, alla natura e alla quantità di additivi (cfr. il capitolo 4.3 del presente documento e le prescrizioni specificate nei punti da 2.1 a 2.3.4 dell'allegato VI del regolamento REACH);
- classificazione della sostanza conformemente ai criteri del regolamento CLP; nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni, un'indicazione se ciò sia dovuto al fatto che i dati sono mancanti, non conclusivi o conclusivi ma non sufficienti per permettere una classificazione;
- i limiti di concentrazione specifica e i fattori M, compresa una giustificazione per la loro determinazione; ed
- elementi dell'etichetta, compresi pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo insieme a eventuali indicazioni di pericolo supplementari.
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